ARTICOLO 1 - Costituzione
a) Viene costituita l’Associazione -ONLUS- Donatori
Volontari di Sangue FIDAS VERONA con sede in Verona.
b) L’associazione è apolitica, aconfessionale
e non persegue fini di lucro.
c) L’associazione si articola in sezioni.
d) Il simbolo associativo riproduce stilizzati: una goccia
di sangue con all’interno degli arcovoli dell’Arena
di Verona, il tutto circondato da un’ellisse che non
si chiude a significare che nella donazione del sangue non
vi può essere soluzione di continuità.
e) Lo statuto sarà integrato da un regolamento. ARTICOLO
2 – Finalità dell’associazione
L’associazione si propone di:
a) Diffondere e promuovere la pratica della donazione anonima,
volontaria, gratuita e informata del sangue e dei suoi componenti,
quale atto di umana solidarietà;
b) Collaborare con le strutture sanitarie pubbliche preposte
nei termini previsti dalle leggi vigenti e dalle convenzioni
e accordi con le stesse stipulati.
ARTICOLO 3 – Soci
I soci si identificano in tre categorie:
- soci donatori;
- soci onorari;
- soci sostenitori.
a) Sono soci donatori coloro che alla loro prima donazione,
dichiarati idonei, hanno richiesto l’iscrizione alla
FIDAS VERONA, accettando il presente statuto e regolamento.
b) Soci onorari sono coloro che, impossibilitati a donare,
collaborano attivamente alla vita associativa dell’associazione.
c) Soci sostenitori sono coloro che, impossibilitati a donare
e a collaborare attivamente, contribuiscono in altro modo
agli scopi dell’associazione.
Il socio può recedere dall’associazione per
dimissioni volontarie in qualsiasi momento.
Per inosservanza del presente statuto e regolamento, il
socio può essere espulso dall’associazione,
motivando la causa.
Contro tale decisione il socio espulso può ricorrere
entro 30 giorni. La conferma dell’espulsione o la
reintegrazione del socio sarà di competenza del collegio
dei probiviri.
Il socio donatore decade da detta qualifica qualora, anche
per cause esterne alla sua volontà, non possa più
donare.
Ad ogni donatore viene rilasciata, a cura dell’associazione
o del Centro Trasfusionale, la tessera di riconoscimento
con evidenziati i dati anagrafici ed il gruppo sanguineo.
L’iscrizione all’Associazione è gratuita
Tutti i soci hanno pari dignità.
Particolari riconoscimenti possono essere dati a donatori
meritevoli, sempre comunque rispettando lo spirito dell’associazione.
Per tutti i problemi di carattere trasfusionale o altri
si fa riferimento alle leggi vigenti.
In particolare, a norma di legge, tutti i soci donatori
nonché gli attivisti dell’associazione saranno
coperti da adeguata polizza assicurativa secondo quanto
previsto dalle leggi vigenti.
ARTICOLO 4 – Organi
dell’associazione
1) Assemblea provinciale
2) Consiglio Provinciale
3) Presidenza Provinciale
4) Presidente Provinciale
5) Tesoriere Provinciale
6) Collegio del Revisori dei Conti
7) Collegio dei Probiviri
8) Presidente onorario.
ARTICOLO 5 – Assemblea
Provinciale
L’assemblea provinciale è costituita dai delegati
delle sezioni in rapporto al numero dei donatori attivi;
può essere ordinaria o straordinaria.
Compiti dell’assemblea ordinaria sono:
a) Le modifiche al regolamento;
b) l’elezione, alla scadenza del mandato, dei membri
della presidenza provinciale scelti tra i donatori attivi
e i soci onorari;
c) l’elezione dei revisori dei conti;
d) l’elezione dei probiviri;
e) l’approvazione della relazione morale, del bilancio
consuntivo e del bilancio preventivo;
f) un socio può delegare per iscritto un altro socio
a rappresentarlo in assemblea; un socio non può avere
più di una delega.
È convocata dal presidente provinciale almeno una
volta all’anno o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti il consiglio provinciale, ed è valida,
in prima convocazione, con la presenza della metà
più uno dei delegati comprensivi di deleghe; in seconda
convocazione, con qualsiasi numero di delegati.
Compito dell’assemblea straordinaria sono le modifiche
alla statuto.
In prima convocazione è valida se sono presenti i
due terzi più uno dei delegati; in seconda convocazione
con qualsiasi numero di delegati.
ARTICOLO 6 – Consiglio
Provinciale
Il consiglio provinciale è costituito dai presidenti
delle sezioni e dai membri della presidenza provinciale;
in caso di impedimento il presidente della sezione può
delegare a rappresentarlo il vicepresidente o un altro membro
della presidenza.
Suoi compiti sono:
a) L’elezione del presidente provinciale;
b) la programmazione generale delle attività promozionali;
c) la delibera delle spese straordinarie.
È convocato dal presidente provinciale almeno una
volta all’anno o su richiesta scritta di almeno un
terzo dei componenti il consiglio.
ARTICOLO 7 – Presidenza
Provinciale
La presidenza provinciale è costituita:
- dal presidente provinciale;
- da un segretario nominato su proposta del presidente provinciale;
- dai membri eletti dall’assemblea provinciale in numero di 15 compreso il presidente;
Ad essa spettano:
a) la nomina dei tre vicepresidenti e del tesoriere, scelti tra i membri della stessa;
b) l’attuazione delle attività ritenute opportune e di quelle programmate dal consiglio provinciale;
c) l’amministrazione finanziaria dell’associazione;
d) la formulazione della relazione morale, della relazione economica e dei bilanci da presentare per l’approvazione dell’assemblea provinciale.
ARTICOLO 8 – Presidente
Provinciale
Il presidente provinciale viene eletto dal consiglio provinciale tra i membri eletti alla presidenza dall’assemblea ed è il legale rappresentante dell’associazione. In caso di dimissioni assume i poteri a lui conferiti dallo statuto un vicepresidente vicario nominato dalla presidenza provinciale all’inizio del suo mandato.
Lo stesso avverrà in caso di impedimento temporaneo per il periodo necessario.
a) Convoca l’assemblea provinciale ordinaria e straordinaria;
b) convoca e presiede il consiglio provinciale e la presidenza provinciale;
c) sottoscrive tutti gli atti dell’associazione;
d) firma a tutti i pagamenti ordinari e straordinari;
e) non può ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi.
ARTICOLO 9 – Collegio
dei Probiviri
I probiviri vengono eletti dall’assemblea in numero
di tre effettivi e due supplenti e sono rieleggibili.
Eleggono tra loro un presidente che convoca e presiede le
riunioni del collegio.
Al collegio dei probiviri è demandata la risoluzione
in via arbitrale dei conflitti di competenza e ogni altra
vertenza che insorga tra gli organi dell’associazione,
tra le sezioni e gli organi dell’associazione, e fra
i singoli associati e gli organi dell’associazione
stessa. Le delibere del collegio dei probiviri sono definitive
ed inappellabili.
ARTICOLO 10 – Collegio
dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti viene eletto dall’assemblea,
è composto da tre membri effettivi e due supplenti
ed elegge nel suo ambito il presidente e sono rieleggibili.
Suoi compiti sono:
a) vigilare sulla gestione amministrativa dell’associazione;
b) controllare, approvare e controfirmare il bilancio annuale
da presentare all’assemblea;
ARTICOLO 11 – Tesoriere
Il tesoriere viene eletto dalla presidenza provinciale.
A lui spetta:
a) controllare l’esattezza delle spese, dei pagamenti
e degli incassi;
b) predisporre il bilancio consuntivo ed il preventivo per
l’approvazione della presidenza provinciale e la successiva
presentazione all’assemblea provinciale;
c) firmare i bilanci;
d) convocare i revisori dei conti ai quali farà controfirmare
il bilancio consuntivo.
ARTICOLO 12 – Sezioni
La costituzione o la chiusura di una sezione, l’unificazione
o la divisione di sezioni vengono deliberate dal consiglio
provinciale.
Sono organi della sezione.
- L’assemblea dei soci;
- la presidenza sezionale;
- il presidente sezionale;
- il vicepresidente;
- il tesoriere;
ARTICOLO 13 – Assemblea
sezionale
L’assemblea sezionale è costituita da tutti
i donatori iscritti.
Viene convocata dal presidente sezionale almeno una volta
all’anno e ogni qual volta la presidenza sezionale
lo ritenga opportuno.
Ad essa spetta il rinnovo della presidenza alla scadenza
del mandato o in caso di dimissioni della maggioranza dei
suoi componenti.
ARTICOLO 14 – Presidenza
sezionale
La presidenza sezionale è costituita dai soci eletti
dall’assemblea in numero non inferiore a 7 e non superiore
a 15.
Gli eletti nominano tra di loro il presidente, il vicepresidente,
il tesoriere.
Ad essa spetta:
a) l’organizzazione delle attività di sezione;
b) l’amministrazione delle somme ricevute dalla sede
provinciale e delle elargizioni di enti e privati;
c) la promozione locale della donazione del sangue, la chiamata
e l’assistenza dei donatori relativamente ai fini
associativi.
ARTICOLO 15 – Presidente
sezionale
Il presidente sezionale:
a) nomina il segretario della sezione;
b) convoca e presiede la presidenza sezionale;
c) coordina le attività deliberate dalla presidenza
sezionale:
d) incassa tutte le somme destinate alla sezione e poi le
trasmette al tesoriere per le necessarie registrazioni;
e) convoca l’assemblea, previa segnalazione alla presidenza
provinciale, tutte le volte che la presidenza sezionale
lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno un
quinto dei donatori iscritti alla sezione; la stessa deve
essere convocata comunque almeno una volta all’anno;
f) fa parte, come membro di diritto, del consiglio provinciale;
ARTICOLO 16
La durata di tutte le cariche previste dal presente statuto viene stabilita in anni quattro.
Le cariche devono essere affidate a soci donatori o soci onorari e non danno diritto a compensi.
Le cariche di presidente provinciale e sezionale avranno una durata massima di numero due mandati consecutivi.
ARTICOLO 17
Le riunioni della presidenza provinciale, dei revisori dei
conti e dei probiviri devono essere comunicate con lettera
o altro mezzo concordato almeno sette giorni prima.
Le delibere saranno valide se approvate a maggioranza dei
membri eletti.
Le riunioni delle presidenze sezionali vanno convocate di
norma almeno 7 giorni prima con lettera o a voce; in caso
d’urgenza possono essere convocate anche 24 ore prima.
ARTICOLO 18
Per il conseguimento dei fini istituzionali previsti dall’articolo
2, l’associazione si avvale dei compensi e/o quote
stabiliti dalle vigenti leggi nazionali e regionali per
le donazioni di sangue o dei suoi derivati, e di eventuali
contributi di enti e privati.
Le quote pervenute alla sede provinciale vanno così
utilizzate:
a) La presidenza provinciale utilizza le quote della stessa
ritenute indispensabili per il mantenimento, l’aggiornamento
ed il buon funzionamento della sede provinciale, nonché
per la propaganda a livello provinciale;
b) Il rimanente importo viene erogato alle sezioni in rapporto
alle donazioni effettuate;
c) La presidenza provinciale può, in caso di riconosciuta
necessità, inviare delle quote supplettive alle sezioni
oltre l’importo di loro pertinenza;
d) Le sezioni utilizzano le quote ricevute per:
- le chiamate;
- la propaganda locale;
- l’organizzazione;
- le benemerenze.
ARTICOLO 19
Le risorse economiche dell’Associazione, oltre che
dalle quote previste dalle leggi vigenti per la donazione
del sangue e dei suoi componenti, possono essere costituite
da:
- beni immobili e mobili e mobili registrati;
- contributi da Enti e Privati;
- donazioni e lasciti.
ARTICOLO 20
1) I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere
acquistati dell’Associazione e sono ad essa intestati.
2) I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché
i beni mobili, che sono collocati nella sede associativa,
sono elencati nell’inventario, che è depositato
presso la sede e può essere consultato dai soci.
3) L’associazione ha il divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni
che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
4) L’associazione ha l’obbligo di impiegare
gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
ARTICOLO 21
Eventuali erogazioni liberali in denaro, o donazioni di
beni mobili e beni mobili registrati effettuate da persone
fisiche o giuridiche estranee all’Associazione sono
accettate dalla presidenza provinciale, che delibera sull’utilizzo
delle stesse.
L’accettazione dei beni immobili e dei lasciti testamentari,
che saranno accettati con beneficio di inventario, è
riservata al consiglio provinciale, che dispone dell’utilizzo
degli stessi.
Verrà comunque rispettata la volontà del donatore
assegnando l’uso dei beni ai destinatari designati.
ARTICOLO 22 – Scioglimento
dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato
dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria.
L’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone
i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere
devoluto ad Associazioni od Enti aventi scopi simili, ONLUS,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 23 – Disposizioni
finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano
le disposizioni di legge in materia.
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