Regolamento

Approvato il 30/09/1997 e con successive modifiche del 28/03/2004 - 05/04/2009 - 16/11/2013 - 22/04/2017 - 09/07/2019 - 07/05/2022

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PARAGRAFO 1

L'associazione Fidas Verona è formata dall'aggregazione delle associazioni di donatori volontari di sangue aderenti alla Fidas e operanti in Verona:
- Gruppo Francescano, costituito nell'anno 1952;
- Gruppo Il Samaritano, costituito nell'anno 1955;
- Gruppo San Camillo de Lellis, costituito nell'anno 1962.
L'aggregazione è ritenuta necessaria per migliorare l'organizzazione, la funzionalità e la rappresentanza Fidas nella provincia, considerati i fini e gli obiettivi comuni, ed è stata deliberata dalle singole Assemblee.
A testimonianza delle radici cristiane dei gruppi costituenti, la Fidas Verona elegge a protettore San Giovanni Calabria.
Per il perseguimento dei fini spirituali dell'associazione, il Consiglio provinciale potrà nominare un assistente spirituale.

PARAGRAFO 2

Il socio onorario ha gli stessi diritti del socio donatore; viene proposto dal presidente sezionale, con l'approvazione del Consiglio sezionale, al Consiglio provinciale cui spetta l'accettazione; allo stesso viene rilasciata dalla sede provinciale relativa tessera, tramite la sezione richiedente.
La tessera di socio donatore viene consegnata tramite la sezione di competenza o direttamente dal Centro trasfusionale. Il numero sulla stessa indicato è esclusivo del donatore e non può in nessun caso essere assegnato ad altri.
Al donatore proveniente da altra associazione verranno riconosciute le donazioni già effettuate.

PARAGRAFO 3

Ai donatori benemeriti possono essere conferiti i seguenti attestati:

  donatori donatrici
a) attestato di benemerenza per donazioni n. 10 10
b) goccia bronzea per donazioni n. 20 15
c) goccia argentata per donazioni n. 30 25
d) goccia dorata per donazioni n. 45 35
e) croce al merito per donazioni n. 70 50
f) distintivo al merito per donazioni n. 100 70
g) stella al merito per donazioni n. 130 100

Il Consiglio provinciale, su richiesta del Consiglio sezionale, provvederà a conferire un diploma di benvenuto ai nuovi donatori e un diploma di riconoscimento particolare ai donatori che non possono più donare.
Le benemerenze verranno distribuite di norma annualmente; le sezioni potranno comunque deliberare di consegnarle ogni due anni o, al massimo, ogni tre anni.
Benemerenze straordinarie possono essere conferite anche a non donatori che abbiano meritato un particolare riconoscimento dall'associazione. Per la concessione di tali riconoscimenti straordinari è competente il Consiglio sezionale.

PARAGRAFO 4

Tutti i soci donatori attivi e onorari possono essere inclusi nelle liste elettorali per l'accesso a qualsiasi carica sociale, sia provinciale che sezionale.
Tutte le elezioni dovranno essere effettuate entro il mese di giugno dell'anno di scadenza.

PARAGRAFO 5

I soci sono rappresentati in seno all'Assemblea ordinaria e straordinaria dai delegati delle varie sezioni in rapporto alla loro consistenza numerica, e precisamente 1 delegato ogni 50 soci, con arrotondamento all'unità più prossima e con un minimo di 1 delegato. Il numero di delegati per ciascuna sezione viene comunicato congiuntamente alla convocazione dell'Assemblea.
Hanno diritto al voto i delegati presenti all'Assemblea. A ciascun delegato può essere conferita una singola ulteriore delega da parte di un delegato della medesima sezione.
Il Consiglio provinciale, o per esso l'ufficio di segreteria, verifica la validità delle designazioni e delle deleghe e ammette i delegati all'Assemblea.

PARAGRAFO 6

Fatte salve diverse disposizioni da parte del Consiglio provinciale, la data dell'Assemblea ordinaria per l'elezione alle cariche provinciali viene comunicata in forma scritta almeno 45 giorni prima.
Almeno 15 giorni prima del giorno delle elezioni, chi intende candidarsi a presidente provinciale deve informare la segreteria provinciale corredando la candidatura con proprio curriculum e programma.
Nel medesimo termine di 15 giorni, prima del giorno delle elezioni devono pervenire alla segreteria provinciale le candidature dei soci che intendano proporsi per il Consiglio provinciale o il Collegio dei probiviri.
Il rispetto di questi termini e di queste modalità è previsto a pena di inammissibilità delle candidature.
I poteri di voto sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 5. Hanno diritto al voto i delegati presenti all'Assemblea, per se stessi e per voto conferito tramite delega.
Il voto va espresso in forma segreta su schede predisposte dal Consiglio provinciale e controfirmate da almeno uno scrutatore.
Sono previste due schede elettorali: la prima per l'elezione del presidente provinciale e dei componenti del Consiglio provinciale; la seconda per l'elezione del Collegio dei probiviri.
I nomi dei candidati saranno iscritti in ogni scheda in ordine alfabetico, indicando nella prima scheda quali candidati hanno i requisiti per essere eletti alla carica di presidente provinciale secondo quanto specificato nel presente articolo.
Per l'elezione del presidente provinciale, ogni delegato può esprimere una sola preferenza.
Per l'elezione dei componenti del Consiglio provinciale, ogni delegato può esprimere fino a un massimo di cinque preferenze.
Per l'elezione del Collegio dei probiviri, ogni delegato può esprimere una sola preferenza.
Tali limiti di voti e preferenze saranno riportati su ogni scheda. Il mancato rispetto di tali limiti rende nulla la scheda.
L'indicazione di voto per la carica di presidente provinciale a un candidato che non ne abbia i requisiti, secondo quanto specificato nel presente articolo, rende nullo tale voto, ma non invalida la scheda.
Per tutte le cariche risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti in rapporto alla consistenza numerica prevista per ciascun organo dallo statuto.
I voti assegnati ai candidati alla carica di presidente provinciale, che ne abbiano i requisiti secondo quanto specificato nel presente articolo e che risultino non eletti, vengono considerati validi e conteggiati per l'elezione dei medesimi soggetti a componenti del Consiglio provinciale.
In caso di parità di voti vale l'anzianità di iscrizione alle associazioni costituenti o alla Fidas Verona.
In caso di dimissioni si procede alla surrogazione attingendo dai risultati delle varie elezioni e integrando i vari organi con i soci non eletti a partire dal primo degli stessi, e così di seguito. Qualora i soci non eletti non siano sufficienti a ripristinare la composizione dell'organo prevista dallo statuto, il Consiglio provinciale convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei componenti mancanti, i quali resteranno in carica fino alla naturale fine del mandato.

PARAGRAFO 7

Le cariche provinciali dei tre vicepresidenti, di cui uno vicario, di tesoriere, di segretario e di coordinatore del Gruppo Giovani devono essere assegnate nella prima riunione del Consiglio provinciale su proposta del presidente provinciale eletto.
Nel caso in cui un componente degli organi provinciali, incluso il presidente, perda la qualifica di socio donatore durante il proprio mandato, egli ha diritto a restare in carica fino al termine dello stesso, a meno che l'Assemblea provinciale non ne abbia deliberato l'esclusione.

PARAGRAFO 8

Compete al Consiglio sezionale scaduto, d'intesa con il Consiglio provinciale, la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio sezionale.
Ove il Consiglio sezionale scaduto o dimissionario non provveda in merito, il Consiglio provinciale ha la facoltà di nominare un commissario per gli adempimenti necessari.

PARAGRAFO 9

Il numero dei membri componenti dei Consigli sezionali, nel rispetto di quanto stabilito nello statuto, viene deliberato alla prima Assemblea sezionale che può, comunque, in successive Assemblee modificarlo.
È obbligo della sezione inviare al Consiglio provinciale copia del verbale relativo all'elezione dei suoi membri.
In caso di dimissioni del presidente, i suoi poteri saranno rilevati dal vicepresidente fino al termine del mandato; se il vicepresidente non accetterà l'incarico, il presidente sarà eletto tra gli altri componenti del Consiglio sezionale. In caso nessuno dei consiglieri eletti accetti l'incarico di presidente, o in caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri eletti, si provvederà a nuove elezioni dell'intero Consiglio sezionale che durerà in carica fino alla naturale scadenza di quello dimissionario.
Nel caso in cui un componente del Consiglio sezionale, incluso il presidente, perda la qualifica di socio donatore durante il proprio mandato, egli ha diritto a restare in carica fino al termine dello stesso, a meno che l'Assemblea provinciale non ne abbia deliberato l'esclusione.

PARAGRAFO 10

Il Consiglio provinciale, in presenza di sezioni di dimensione modesta, sezioni aziendali o costituite presso istituti scolastici, nel caso in cui manifestino difficoltà a completare l'organico sezionale, può nominare un coordinatore che si avvarrà di collaboratori da lui scelti.

PARAGRAFO 11

I Consigli sezionali hanno nel proprio ambito autonomia amministrativa. Devono rispettare le norme statutarie e il regolamento e rendere conto della propria attività, anche finanziaria, almeno una volta all'anno, sia in apposita Assemblea dei soci che con la dovuta comunicazione annuale scritta al tesoriere provinciale.
I coordinatori delle sezioni, previsti al precedente paragrafo, possono gestire le risorse economiche spettanti in accordo con il Consiglio provinciale.

PARAGRAFO 12

È facoltà del Consiglio provinciale nominare nel suo ambito un segretario organizzativo con compiti specifici indicati dal Consiglio stesso.

PARAGRAFO 13

Il Consiglio sezionale, alla sua prima riunione, nomina il referente giovani di sezione, il cui nominativo sarà comunicato alla sede provinciale.
Il referente giovani deve avere i seguenti requisiti: avere meno di 28 anni al momento della nomina; essere socio della sezione.
Il referente giovani di sezione viene invitato, senza diritto di voto se non eletto al Consiglio sezionale, alle riunioni del medesimo delle cui decisioni deve sempre essere al corrente e alla quale rendiconta circa l'attività del Gruppo Giovani sezionale e provinciale.
Il referente giovani di sezione:
a) organizza, propone e segue gli eventi rivolti ai giovani, in accordo e collaborazione con il Consiglio sezionale;
b) partecipa alle riunioni del Gruppo Giovani provinciale con il quale collabora nell'ottica di far crescere il numero dei giovani attivi all'interno dell'associazione a ogni livello;
c) si relaziona con i referenti giovani delle sezioni della propria zona per valutare forme di collaborazione e realizzare iniziative di zona o provinciali promosse dal Gruppo Giovani provinciale;
d) può essere invitato a partecipare a riunioni ed eventuali eventi di formazione a qualsiasi livello vengano proposti (regionale o nazionale).

PARAGRAFO 14

Il Consiglio sezionale, alla sua prima riunione, nomina il coordinatore di sezione delle chiamate, il cui nominativo sarà comunicato alla sede provinciale. 
Il coordinatore di sezione delle chiamate deve essere socio della sezione stessa. 
Il coordinatore di sezione delle chiamate viene invitato, senza diritto di voto se non eletto al Consiglio sezionale, alle riunioni del medesimo.
Il coordinatore di sezione delle chiamate: 
a) coordina l'attività di chiamata ai donatori per invitarli alla donazione; 
b) può effettuare egli stesso l'attività di chiamata ai donatori;
c) può coinvolgere nell'attività di chiamata altre persone, anche non appartenenti alla propria sezione;
d) si interfaccia con il suo Consiglio sezionale, con la propria zona e con la sede provinciale per relazionare sulla propria attività. 
Nel caso di mancata nomina del coordinatore di sezione delle chiamate da parte del Consiglio sezionale, tale ruolo sarà ricoperto dal presidente sezionale.

PARAGRAFO 15

La tenuta dei conti, a tutti i livelli, deve essere fatta in modo chiaro e facilmente consultabile.
Ogni pagamento o incasso deve essere comprovato dalla relativa pezza giustificativa.
Per eventuali esigenze o difficoltà economiche delle sezioni, il Consiglio provinciale potrà costituire apposito fondo.

PARAGRAFO 16

Il presidente provinciale ha l'obbligo di accendere almeno un conto corrente postale o bancario intestato all'associazione.
I presidenti sezionali hanno altresì l'obbligo di accendere un conto corrente postale o bancario intestato alla propria sezione.
Ogni movimento finanziario deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente e tramite mezzi che ne garantiscano la chiara tracciabilità ad ogni livello.

PARAGRAFO 17

I presidenti di sezione hanno la facoltà di stipulare accordi, contratti o convenzioni per l'uso di spazi destinati allo svolgimento delle attività sezionali.

PARAGRAFO 18

Le proposte di modifica al regolamento devono essere presentate al Consiglio provinciale che provvederà a esporle all'Assemblea provinciale alla prima riunione; in caso di proposta ritenuta urgente, l'Assemblea provinciale sarà convocata in tempi brevi; l'accoglimento della modifica è competenza dell'Assemblea ordinaria.

PARAGRAFO 19

Per le eventuali controversie che dovessero nascere in sede di applicazione dello statuto e del regolamento, di norma l'organo competente a decidere è il Consiglio provinciale; in caso di riconosciuta difficoltà potrà interessare il Collegio dei probiviri.