Statuto

Approvato il 30/09/1997 e con successive modifiche del 28/03/2004 - 05/04/2009 - 16/11/2013 - 09/07/2019

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A seguito dell'Assemblea straordinaria Fidas Verona del 09/07/2019, il presente statuto sarà in vigore dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

ARTICOLO 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata, ambito di operatività

a) Viene costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile e per gli effetti del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 l’associazione denominata “Fidas Verona – Donatori Volontari di Sangue ODV”, abbreviata come “Fidas Verona”. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore o in un altro Registro che la Legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l’associazione potrà aggiungere alla denominazione Fidas Verona anche l’espressione “Organizzazione di Volontariato” ovvero l’acronimo ODV.
b) L’associazione ha la propria sede legale in Verona, via Polveriera Vecchia 2. Il trasferimento della sede non comporta modifiche al presente statuto, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
c) L’associazione è apolitica e aconfessionale. 
d) L’associazione non persegue fini di lucro.
e) L’associazione si articola in sezioni prive di autonomia giuridica.
f) Il simbolo associativo riproduce stilizzati: una goccia di sangue con all’interno degli arcovoli dell’Arena di Verona, il tutto circondato da un’ellisse che non si chiude a significare che nella donazione del sangue non vi può essere soluzione di continuità.
g) L’associazione ha durata illimitata.
h) L’associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione del Veneto.

ARTICOLO 2 – Finalità dell’associazione

L’associazione svolge l’attività di interesse generale individuata dalla lettera w) dell’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
In particolare, l’associazione si propone di:
a) diffondere e promuovere la pratica della donazione anonima, volontaria, gratuita e informata del sangue e dei suoi componenti, quale atto di umana solidarietà;
b) collaborare con le strutture sanitarie pubbliche preposte nei termini previsti dalle leggi vigenti e dalle convenzioni e accordi con le stesse stipulati.

ARTICOLO 3 – Soci

I soci possono essere solamente persone fisiche, in misura non inferiore a sette, e si identificano in due categorie:
- soci donatori;
- soci onorari.
a) Sono soci donatori coloro che alla loro prima donazione, dichiarati idonei, hanno richiesto l’iscrizione alla Fidas Verona accettando il presente statuto e regolamento. Sono altresì soci donatori coloro che, già donatori periodici, dichiarino l’intenzione di recedere da altra associazione e chiedano l’iscrizione alla Fidas Verona accettando il presente statuto e regolamento. 
b) Sono soci onorari coloro che, impossibilitati a donare, collaborano attivamente alla vita associativa dell’associazione. 
Il socio donatore decade da detta qualifica ed è escluso dall’associazione qualora, anche per cause esterne alla sua volontà, non possa più donare o non possieda più le caratteristiche per essere definito donatore periodico secondo le vigenti leggi in materia trasfusionale. 
La qualifica di socio onorario ha durata illimitata, ma cessa nel caso in cui il socio stesso riprenda o inizi a essere donatore periodico, oppure in caso di sua prolungata irreperibilità.
Il socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento. 
L’esclusione di un socio può essere deliberata dall’Assemblea provinciale per gravi motivi dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Contro tale decisione, il socio escluso può ricorrere preliminarmente al Collegio dei probiviri ed eventualmente all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. 
A ogni donatore viene rilasciata, a cura dell’associazione o del Centro trasfusionale, la tessera di riconoscimento con evidenziati i dati anagrafici e il gruppo sanguigno. 
L’iscrizione all’associazione è gratuita. 
Tutti i soci hanno pari dignità, hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, a candidarsi per ricoprire le cariche associative, a partecipare alle Assemblee con diritto di voto fin dalla sua iscrizione, a esaminare i libri sociali e a essere rimborsati delle spese sostenute per l’attività prestata per l’associazione, ai sensi di legge. 
Tutti i soci donatori hanno l’obbligo di donare il proprio sangue con generosità tutte le volte che le circostanze lo consentano e lo richiedano; rispondere alle eventuali urgenti richieste di donazione fatte dall’associazione, ovviamente nei limiti del possibile in rapporto agli impegni personali. 
Tutti i soci, donatori e onorari, hanno l’obbligo di osservare il presente statuto e il regolamento di attuazione, nonché le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; prestare la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito; comunicare al Consiglio sezionale gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio; mantenere un comportamento dignitoso e coerente con gli ideali dell’associazione; astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’associazione. 
Particolari riconoscimenti possono essere dati a donatori meritevoli, sempre comunque rispettando lo spirito dell’associazione. 
Per tutti i problemi di carattere trasfusionale, o altri, si fa riferimento alle leggi vigenti. In particolare, a norma di legge, tutti i soci donatori saranno coperti da adeguata polizza assicurativa secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. 
L’associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nei limiti previsti dalla L. R. 40/1993.

ARTICOLO 4 – Volontari dell’associazione

Sono volontari dell’associazione persone, sia soci, sia non soci, che per libera scelta prestano spontaneamente e gratuitamente la propria attività per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione.
L’attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, avendo diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell’attività.
L’associazione è tenuta a stipulare un’apposita polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie connesse allo svolgimento dell’attività, nonché a copertura della responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 5 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:
1) l’Assemblea provinciale;
2) il presidente provinciale;
3) il Consiglio provinciale;
4) l'Organo di controllo esterno;
5) il Collegio dei probiviri.
Sono, inoltre, cariche dell’associazione:
1) il vicepresidente provinciale vicario;
2) il tesoriere provinciale;
3) il segretario del Consiglio provinciale;
4) il coordinatore del Gruppo Giovani provinciale;
5) il coordinatore di zona;
6) il presidente onorario.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio provinciale e adeguatamente documentate. 
La durata di tutte le cariche associative, eccetto il presidente onorario, è definita in anni quattro.

ARTICOLO 6 – Assemblea provinciale

L’Assemblea provinciale è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è costituita dai delegati delle sezioni in rapporto al numero dei donatori attivi; può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere convocata dal presidente provinciale anche tramite posta elettronica in quanto ritenuta strumento idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da inviare ai soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione e da affiggere presso la sede provinciale. 
Un socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo in Assemblea; un socio non può avere più di una delega. 
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal presidente provinciale o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario o, in assenza di entrambi, da un vicepresidente, dal presidente onorario o dal componente più anziano del Consiglio provinciale.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal presidente provinciale almeno una volta all’anno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio provinciale, o di almeno un decimo dei soci. 
Compiti dell’Assemblea ordinaria sono: 
a) la determinazione delle linee generali del programma di attività per l’anno sociale; 
b) l’elezione, alla scadenza del mandato, del presidente provinciale; 
c) l’elezione, alla scadenza del mandato, dei componenti del Consiglio provinciale;
d) l’elezione dei componenti dell'Organo di controllo esterno;
e) l’elezione dei componenti del Collegio dei probiviri;
f) l’approvazione della relazione morale, del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e del bilancio sociale;
g) l'approvazione del regolamento e le relative modifiche; 
h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
i) deliberare sull'esclusione dei soci;
l) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione dell’associazione che il Consiglio provinciale riterrà di sottoporle.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati comprensivi di deleghe; in seconda convocazione con qualsiasi numero di delegati. 
Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le stesse modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine:
a) alle modifiche dello statuto;
b) allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei delegati comprensivi di deleghe; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati comprensivi di deleghe.
Le delibere dell’Assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei delegati. 
I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal segretario, o dal notaio (nei casi di legge), e dal presidente provinciale e portati a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. 
Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

ARTICOLO 7 – Presidente provinciale

Il presidente provinciale viene eletto dall’Assemblea provinciale tra i soci dell’associazione ed è il legale rappresentante dell’associazione. Il suo mandato è stabilito in anni quattro. 
Il presidente provinciale: 
a) è garante dell’osservanza delle norme statutarie; 
b) convoca e presiede l’Assemblea provinciale ordinaria e straordinaria;
c) convoca e presiede il Consiglio provinciale;
d) sottoscrive tutti gli atti dell’associazione; 
e) firma tutti i pagamenti ordinari e straordinari; 
f) non può ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi. A tal fine, si considera mandato completo quello di durata superiore ai due anni. In caso di necessità e urgenza il presidente può esercitare i poteri del Consiglio provinciale e adottare provvedimenti riferendone tempestivamente allo stesso, e in ogni caso alla riunione immediatamente successiva.

ARTICOLO 8 – Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale è l’organo esecutivo dell’associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea provinciale e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. La sua durata è stabilita in anni quattro. 
Tutto il Consiglio provinciale deve essere eletto tra gli associati.
Esso è costituito:
1) dal presidente provinciale eletto dall’Assemblea provinciale;
2) da un segretario nominato dal presidente provinciale;
3) dai componenti eletti dall’Assemblea provinciale tra i soci dell’associazione in numero di 14. 
A essa spettano:
a) la nomina dei tre vicepresidenti, di cui uno vicario, e del tesoriere, scelti tra i componenti della stessa;
b) l’attuazione delle attività ritenute opportune e di quelle programmate dall’Assemblea provinciale;
c) l’amministrazione finanziaria dell’associazione;
d) la formulazione della relazione morale, della relazione economica e dei bilanci da presentare per l’approvazione dell’Assemblea provinciale;
Il Consiglio provinciale è convocato almeno tre volte l’anno dal presidente provinciale o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione deve essere formulata in forma scritta, contenente l’ordine del giorno, e inviata almeno sette giorni prima ai consiglieri anche tramite posta elettronica all’indirizzo da loro indicato. 
Il Consiglio provinciale è presieduto dal presidente provinciale, in caso di sua assenza dal vicepresidente vicario e, in assenza di entrambi, da un vicepresidente o dal consigliere più anziano. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni assunte sono valide col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seno al Consiglio provinciale non è ammessa delega. 
Alle riunioni del Consiglio provinciale partecipano, con voto consultivo se non eletti allo stesso, il coordinatore del Gruppo Giovani provinciale e i coordinatori di zona. 
Di ogni seduta del Consiglio provinciale deve essere redatto apposito verbale dal segretario del Consiglio provinciale che lo deve firmare unitamente al presidente provinciale. I verbali sono riportati nell’apposito libro verbali del Consiglio provinciale.

ARTICOLO 9 – Organo di controllo esterno

L’Organo di controllo esterno è nominato, nei casi di cui all'art. 30 del codice del Terzo settore, dall'Assemblea provinciale e può essere monocratico o collegiale e composto da uno a tre membri, oltre a due supplenti scelti tra i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 2397 comma 2 del Codice civile.
I compiti dell’Organo di controllo esterno sono: 
a) vigilare sulla gestione amministrativa dell’associazione;
b) controllare, approvare e controfirmare il bilancio annuale consuntivo da presentare all’Assemblea provinciale; 
c) redigere una relazione di accompagnamento allo stesso.
Inoltre, esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo esterno è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 10 – Collegio dei probiviri

I probiviri vengono eletti dall’Assemblea provinciale tra i soci dell’associazione in numero di tre effettivi e due supplenti e sono rieleggibili. Il loro mandato è stabilito in anni quattro. Eleggono tra loro un presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio. 
Al Collegio dei probiviri è demandata la risoluzione in via arbitrale dei conflitti di competenza e ogni altra vertenza che insorga tra gli organi dell’associazione, tra le sezioni e gli organi dell’associazione, e fra i singoli associati e gli organi dell’associazione stessa. Le delibere del Collegio dei probiviri sono definitive e inappellabili nei limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 11 – Vicepresidente provinciale vicario

Il vicepresidente provinciale vicario è nominato dal Consiglio provinciale all’inizio del suo mandato tra i componenti dello stesso e dura in carica quattro anni. Assume le funzioni del presidente provinciale, in caso di suo impedimento temporaneo, per il tempo necessario. 
In caso di dimissioni del presidente provinciale, il vicepresidente vicario lo sostituisce fino all’elezione di un nuovo presidente provinciale da parte dell’Assemblea provinciale che deve essere convocata entro 90 giorni dalle dimissioni.

ARTICOLO 12 – Tesoriere provinciale

Il tesoriere provinciale è nominato dal Consiglio provinciale all’inizio del suo mandato tra i componenti dello stesso, e dura in carica quattro anni. 
A lui spetta:
a) controllare l’esattezza delle spese, dei pagamenti e degli incassi;
b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo per l’approvazione del Consiglio provinciale e la successiva presentazione all’Assemblea provinciale;
c) firmare i bilanci;
d) convocare l’Organo di controllo esterno per le verifiche opportune e far controfirmare allo stesso il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 13 – Segretario del Consiglio provinciale

Il segretario del Consiglio provinciale è nominato dal presidente provinciale tra i componenti del Consiglio provinciale o anche tra i soci dell’associazione. Egli assume anche le funzioni di segretario dell’Assemblea provinciale e ne redige i relativi verbali che saranno da lui firmati e controfirmati dal presidente. Se non eletto al Consiglio provinciale non ha diritto di voto. La nomina del segretario deve essere ratificata dall’Assemblea provinciale.

ARTICOLO 14 – Coordinatore del Gruppo Giovani provinciale

Il Gruppo Giovani provinciale è composto dal coordinatore e dai giovani delle sezioni. 
Il coordinatore del Gruppo Giovani provinciale è nominato dal presidente provinciale tra i componenti del Consiglio provinciale o anche tra i soci dell’associazione. Il suo mandato dura quattro anni. 
Egli: 
a) coordina le attività ritenute necessarie per formare i giovani dell’associazione ad assumere ruoli attivi all’interno della stessa; 
b) coordina le attività ritenute necessarie per sviluppare la propaganda tra i giovani; 
c) partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale al quale riferisce in merito alle attività proposte e realizzate; 
d) deve avere meno di 28 anni al momento della nomina.

ARTICOLO 15 – Coordinatori di zona

Per migliorare l’organizzazione delle attività, il territorio di competenza dell’associazione è suddiviso in zone comprendenti sezioni limitrofe. 
Il coordinatore di zona viene nominato dalle sezioni interessate tra i soci di una di esse. Il suo mandato dura quattro anni. 
Egli: 
a) coordina e rende omogenee le attività di promozione svolte dalle sezioni di competenza; 
b) coordina le attività di carattere provinciale che si ritiene utile realizzare nel territorio zonale; 
c) convoca i direttivi delle sezioni almeno due volte l’anno e riferisce in merito al Consiglio provinciale;
d) nomina, in accordo con le sezioni della zona, il tesoriere di zona tra i soci di una di essa.

ARTICOLO 16 – Tesoriere di zona

Al tesoriere di zona fanno riferimento il coordinatore e le sezioni di zona nell’ambito dell’amministrazione finanziaria delle attività ivi svolte, in base alle risorse specificatamente destinate dal Consiglio provinciale. 
Egli:
a) redige il rendiconto delle attività di zona;
b) riceve dal coordinatore di zona e dalle sezioni le pezze giustificative delle spese relative alle varie iniziative svolte dalla zona;
c) richiede al tesoriere provinciale i rimborsi spettanti per le attività di zona svolte.

ARTICOLO 17 – Presidente onorario

Il presidente onorario è nominato dall’Assemblea provinciale su proposta del Consiglio provinciale; partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale e alle Assemblee provinciali; collabora con il Consiglio provinciale dal quale può ricevere incarichi specifici e di rappresentanza; non ha diritto di voto. 
Possono essere nominati più presidenti onorari che abbiano comunque ricoperto almeno per un mandato completo la carica di presidente provinciale. La carica di presidente onorario ha durata illimitata.

ARTICOLO 18 – Sezioni

La costituzione o la chiusura di una sezione, l’unificazione o la divisione di sezioni vengono deliberate dal Consiglio provinciale e sottoposte a ratifica dell’Assemblea provinciale. 
Sono organi della sezione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio sezionale;
3) il presidente sezionale. 
Sono, inoltre, cariche della sezione:
1) il vicepresidente; 
2) il tesoriere; 
3) il referente giovani. 
La durata di tutte le cariche associative di sezione è definita in anni quattro.

ARTICOLO 19 – Assemblea sezionale

L’Assemblea sezionale è costituita da tutti i soci iscritti. Viene convocata dal presidente sezionale, anche in via informale, almeno una volta all’anno e ogni qual volta il Consiglio sezionale lo ritenga opportuno.
A essa spetta il rinnovo del Consiglio sezionale alla scadenza del mandato, o in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 20 – Consiglio sezionale

Il Consiglio sezionale è costituito dai soci eletti dall’Assemblea sezionale in numero dispari non inferiore a 7 e non superiore a 15.
I componenti del Consiglio sezionale eleggono tra di loro il presidente e nominano tra di loro il vicepresidente e il tesoriere; nominano, inoltre, il referente giovani di sezione tra i soci della sezione.
Il Consiglio sezionale è convocato dal presidente sezionale almeno tre volte l’anno.
Al Consiglio sezionale spetta:
a) l’organizzazione delle attività di sezione;
b) l’amministrazione delle somme ricevute dalla sede provinciale e delle elargizioni di enti e privati;
c) la promozione locale della donazione del sangue, la chiamata e l’assistenza dei donatori relativamente ai fini associativi.

ARTICOLO 21 – Presidente sezionale

Il presidente sezionale:
a) nomina il segretario della sezione;
b) convoca e presiede il Consiglio sezionale;
c) coordina le attività deliberate dal Consiglio sezionale;
d) partecipa alle attività della propria zona;
e) convoca l’Assemblea sezionale, previa segnalazione al Consiglio provinciale, tutte le volte che il Consiglio sezionale lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno un decimo dei donatori iscritti alla sezione; la stessa deve essere convocata, comunque, almeno una volta all’anno.
Il presidente sezionale è delegato all’effettuazione di tutte le operazioni bancarie inerenti alla gestione delle somme destinate alla sezione, in particolare:
a) aprire ed estinguere conti correnti bancari e/o postali e tutti i servizi e rapporti collegati;
b) effettuare bonifici;
c) emettere e ricevere assegni;
d) prelevare e versare denaro contante;
e) richiedere e utilizzare carte di credito e di debito appoggiate al conto corrente sezionale;
f) utilizzare i canali internet e/o di remote banking;
g) effettuare qualsiasi altra operazione necessaria alla gestione delle somme ricevute.
Il presidente sezionale può conferire al tesoriere sezionale la delega per lo svolgimento delle operazioni individuate dalle lettere b, c, d, e, f, g del paragrafo precedente.
La carica di presidente sezionale ha una durata massima di due mandati consecutivi. A tal fine si considera mandato completo quello di durata superiore ai due anni.

ARTICOLO 22 – Risorse economiche

Le risorse economiche e il patrimonio sono destinati esclusivamente per il conseguimento dei fini istituzionali previsti dall’articolo 2, per i quali l’associazione si avvale: 
a) dei compensi e/o quote stabiliti dalle vigenti leggi nazionali e regionali per le donazioni di sangue o dei suoi derivati; 
b) di eventuali contributi degli aderenti; 
c) di contributi da privati; 
d) di contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) di contributi di organismi internazionali; 
f) di donazioni e lasciti testamentari; 
g) di entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Le risorse economiche pervenute alla sede provinciale vanno così utilizzate:
a) il Consiglio provinciale utilizza le quote dallo stesso ritenute indispensabili per il mantenimento, l’aggiornamento e il buon funzionamento della sede provinciale, nonché per la propaganda a livello provinciale;
b) il rimanente importo viene erogato alle sezioni in rapporto alle donazioni effettuate;
c) il Consiglio provinciale può, in caso di riconosciuta necessità, inviare delle quote suppletive alle sezioni oltre l’importo di loro pertinenza;
d) le sezioni utilizzano le quote ricevute per:
1) le chiamate;
2) la propaganda locale;
3) l’organizzazione;
4) le benemerenze.

ARTICOLO 23 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 
Il Consiglio provinciale redige il bilancio consuntivo in conformità e in base ai principi e nel rispetto dei limiti previsti all’art. 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea provinciale, di norma entro il mese di aprile. 
Il Consiglio provinciale redige il bilancio preventivo che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea provinciale entro il mese di dicembre.
Il Consiglio provinciale redige, inoltre, il bilancio sociale nei casi e con le modalità di cui all'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117.

ARTICOLO 24 – Patrimonio dell’associazione

Il patrimonio dell’associazione è indivisibile ed è costituito da: 
a) il fondo di dotazione iniziale indicato nell’atto costitutivo, che ammonta a euro quindicimila, dei quali indisponibili euro quattromilacinquecento; 
b) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell’associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti; 
c) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; 
d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede associativa, sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dai soci.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato ed Enti del Terzo settore che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi. 
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 25 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Eventuali erogazioni liberali in denaro, o donazioni di beni mobili e beni mobili registrati effettuate da persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione, possono essere accettate dal Consiglio provinciale che delibera sull’utilizzo delle stesse. 
L’accettazione dei beni immobili e dei lasciti testamentari, che saranno accettati con beneficio di inventario, è riservata all’Assemblea provinciale che dispone dell’utilizzo degli stessi. Verrà, comunque, rispettata la volontà del donatore assegnando l’uso dei beni ai destinatari designati.

ARTICOLO 26 – Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea provinciale approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati. 
L’Assemblea provinciale nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. 
L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 27 – Modifica dello statuto

Le proposte di modifica allo statuto devono essere presentate al Consiglio provinciale che provvederà a esporle all’Assemblea provinciale alla prima riunione; in caso di proposta ritenuta urgente convocherà l’Assemblea provinciale in tempi brevi; l’accoglimento della modifica per la successiva presentazione all’Assemblea straordinaria provinciale dovrà ottenere la maggioranza dei delegati presenti aventi diritto al voto. La stessa proposta di modifica può essere presentata una sola volta durante lo stesso mandato quadriennale. 
L’Assemblea straordinaria provinciale per la modifica dello statuto viene convocata e ha validità secondo quanto disposto dall’articolo 6.

ARTICOLO 28 – Incompatibilità

Sono incompatibili tra loro le cariche di componente del Consiglio provinciale, componente dell’Organo di controllo esterno, e componente del Collegio dei probiviri.

ARTICOLO 29 – Disposizioni finali

Il presente statuto viene integrato da un regolamento applicativo. 
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.